"WHISTLEBLOWING”: SISTEMI DI SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI AI SENSI DEL D. LGS. 24/2023

Nel Banco è attivo un sistema interno di segnalazione di atti o fatti che possano costituire violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea avvenute nello svolgimento dell’attività lavorativa o che abbiano un impatto sulla stessa e che arrechino o possano arrecare danni o pregiudizio al Gruppo e/o a i suoi dipendenti o che ledano l’interesse pubblico.

 

 

Cosa è possibile segnalare

Le segnalazioni possono riguardare le seguenti fattispecie (elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo): violazioni dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 (quali corruzione, concussione), violazioni del Modello 231, illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea relativi a settori specifici quali appalti pubblici, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela della privacy, violazioni in materia di concorrenza.

 

Il D. Lgs. 24/2023 non prevede possibilità di segnalare, con le tutele previste dai canali whistleblowing, le contestazioni legate a interessi di carattere personale inerenti al rapporto di lavoro del segnalante. Eventuali segnalazioni su temi HR (es. molestie, bullismo, pari opportunità) saranno gestite ai sensi della normativa interna in materia.

 

Anche le procedure di segnalazione in materia di abusi di mercato, quelle relative all’applicazione degli artt. 52-bis e 52-ter al Testo unico bancario e quelle previste nel Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui agli articoli 4-undecies “Sistemi interni di segnalazione delle violazioni” e 4- duodecies “Procedura di segnalazione alle Autorità di Vigilanza che contengono specifiche disposizioni sulle segnalazioni di violazioni nel settore bancario e l’obbligo sia delle banche, e delle relative capogruppo, sia della Banca d’Italia  sono escluse dall’ambito di applicazione del d.lgs. n. 24/2013 e continuano ad essere normate con la circolare interna.

 

 

Chi può segnalare

Possono inviare segnalazioni “whistleblowing” i dipendenti, i lavoratori autonomi, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione, che svolgono la propria attività lavorativa in favore del Banco, i liberi professionisti e i consulenti che svolgono  la propria attività lavorativa in favore del l Banco, i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi, i volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività lavorativa presso il Banco,gli azionisti (persone fisiche) e le persone con funzioni di amministrazione, direzione e controllo, vigilanza o rappresentanza in favore della Banca, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

 

 

Canali di segnalazione interni

Le segnalazioni dovranno essere presentate all’Organismo di Vigilanza (cui è stato affidato il ruolo di Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione delle violazioni Whistleblowing ex art. 4 del D.lgs. n. 24/23) attraverso l’utilizzo della posta raccomandata (A/R) al seguente indirizzo:

 

AVVOCATO CRISTIANO BURDESE

Presidente Organismo di Vigilanza

Banco di Credito P. Azzoaglio S.P.A.

Via Andrea Doria n.17 – 12073 Ceva (CN)

 

Istruzioni operative per effettuare la segnalazione: utilizzare due buste chiuse ed inserire nella prima, i dati identificativi del segnalante (unitamente ad un documento d’identità) e l’indicazione del recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti; nella seconda, l’oggetto della segnalazione.

 

Entrambe le buste devono, poi, essere inserite in una terza busta che riporti, all’esterno, la seguente dicitura: “Riservata al gestore della segnalazione whistleblowing”.

 

E' possibile presentare le segnalazioni anche attraverso la piattaforma dedicata: Clicca qui per creare una segnalazione

 

In via prioritaria, i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare i canali interni ma al ricorrere di determinate condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna direttamente alle Autorità competenti.

 

 

Segnalazione esterna all’ANAC

É possibile effettuare una segnalazione esterna, per l’Italia, all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), solo se al momento della sua presentazione:

  • non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa esterna;
  • è già effettuata una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito, nel senso che non risulta intrapresa alcuna azione atta a valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
  • vi sono fondati motivi di ritenere che, se si effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  • vi sono fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

 

Le segnalazioni esterne all’ANAC possono essere effettuate secondo le modalità previste sul sito istituzionale dell’ente.

 

 

Il Segnalante può inoltre ricorrere alla Divulgazione pubblica qualora:

  • abbia trasmesso la segnalazione tramite il canale interno e/o esterno e non sia stato dato riscontro nei termini previsti dalla legge;
  • abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto (ad esempio, sussiste il rischio che siano occultate o distrutte prove o il fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o sia coinvolto nella violazione).

 

 

Denuncia

Al Segnalante è riconosciuta, altresì, la possibilità di rivolgersi alle Autorità Nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per sporgere denuncia di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo.

 

 

Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dall’OdV (Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione delle Violazioni Whistleblowing) in qualità di autorizzato al trattamento dei dati personali ex art. 29 del Reg. UE n. 679/16.

 

L’informativa sul trattamento dei dati personali in ambito whistleblowing è fornita dalla Banca (in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali) mediante pubblicazione sul sito web, nella presente sezione “Whistleblowing”.

 

La conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni avviene nel rispetto dei dettami di cui alla vigente normativa. In particolare, l’art. 14 del D.lgs. n. 24/2023 dispone che le segnalazioni e la relativa documentazione vengano conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione.