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Il 17 agosto 2007 è entrato in vigore
il Regolamento in materia di depositi dormienti (Decreto del Presidente
della Repubblica del 22 giugno 2007 n. 116 - pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007).
In sintesi il Regolamento prevede che
siano considerati “dormienti” i depositi di somme di denaro e i depositi di
strumenti finanziari in custodia ed amministrazione in relazione ai quali
non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa
del titolare del rapporto, o di terzi da questo delegati, per il periodo di
tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme o
degli strumenti finanziari.
Decorso tale termine, il deposito è considerato “dormiente” e deve essere
estinto, ai sensi dell’art. 3 del provvedimento in oggetto, salvo che, entro
il termine di 180 giorni dall’avviso, il titolare effettui un’operazione o
movimentazione.
Le somme o valori depositati saranno,
quindi, trasferiti ad un fondo pubblico. Si invitano, pertanto, i titolari
di depositi al portatore (ad esempio, libretto di risparmio, certificato di
deposito, ecc..) che non presentano movimenti da 10 anni ad impartire
disposizioni a valere su detti rapporti. A tale scopo, sarà messo a
disposizione della clientela, presso tutte le filiali, un elenco contenente
i dati dei depositi al portatore divenuti “dormienti” nel periodo di
riferimento. I titolari di un deposito al portatore divenuto “dormiente“
sono invitati, quindi, a contattare tempestivamente una qualsiasi filiale ed
impartire una disposizione a valere su detto rapporto entro il termine di
180 giorni dalla data della presente comunicazione.
Come sopra anticipato, qualora entro il
termine di 180 giorni non venga effettuata alcuna operazione o
movimentazione in relazione al suddetto rapporto, questo, ai sensi dell’art.
3 del provvedimento in oggetto, verrà estinto con le modalità ed i termini
stabiliti dalla legge.
Le Filiali sono a disposizione per
qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento. |